Il giudizio difficile e semplificatorio

La condanna a 18 anni inflitta a Stephan Schmidheiny per le responsabilità personali nell’eccidio dei dipendenti delle sue aziende italiane produttrici di Eternit, e che il tribunale ha ritenuto dimostrate al di là di ogni ragionevole dubbio, ha sicuramente un significato assai rilevante. Se da una parte si possono comprendere le riluttanze di un industriale a prendere atto delle evidenze scientifiche sulla pericolosità delle lavorazioni e dei materiali in uso da decenni, è altrettanto chiaro che, quando si trascurano gli effetti terribili che ne conseguono per i dipendenti e la popolazione, si commette un reato grave.
8 AGO 20
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La condanna a 18 anni inflitta a Stephan Schmidheiny per le responsabilità personali nell’eccidio dei dipendenti delle sue aziende italiane produttrici di Eternit, e che il tribunale ha ritenuto dimostrate al di là di ogni ragionevole dubbio, ha sicuramente un significato assai rilevante. Se da una parte si possono comprendere le riluttanze di un industriale a prendere atto delle evidenze scientifiche sulla pericolosità delle lavorazioni e dei materiali in uso da decenni, è altrettanto chiaro che, quando si trascurano gli effetti terribili che ne conseguono per i dipendenti e la popolazione, si commette un reato grave. La sentenza non è, come dice con un’enfasi sghemba il procuratore Raffaele Guariniello, “un inno alla vita”, piuttosto un risarcimento giuridico per le pene delle vittime e dei loro famigliari. Sulla questione dell’atteggiamento tenuto dall’industriale svizzero questo foglio tornerà con un approfondimento sabato prossimo. Quello su cui ora vale la pena riflettere è il carattere “esemplare” della sentenza, forse eccessivamente ostentato.
Le sentenze debbono essere giuste, le pene commisurate ai reati, non hanno funzioni didattiche o di moralizzazione, che rimandano a una concezione dello stato etico che resta ripugnante per chiunque abbia una coscienza garantista o anche solo un apprezzamento sincero per uno stato di diritto. La sentenza di Torino va valutata, e se necessario difesa, sotto questo profilo, equità e corrispondenza delle pene alla gravità dei reati.
Non si può sfuggire, inoltre, a un interrogativo sugli effetti pratici che sentenze di questo tipo – assieme ad altre come quella per la Thyssen e l’azione giudiziaria sull’Ilva – possono determinare sull’afflusso di investimenti nell’industria italiana. Va detto, intanto, che le situazioni sono diverse e vanno valutate ognuna nel merito. D’altra parte bisognerebbe domandarsi che cosa sarebbe capitato a un industriale che si fosse reso responsabile di reati come quelli commessi all’Eternit in un altro paese, per esempio negli Stati Uniti. Lì, una volta accertati i fatti in un dibattimento con pari diritti dell’accusa e della difesa, il colpevole sarebbe già in carcere e nessuno lamenterebbe il danno per la propensione agli investimenti. Ma lì vige un livello di certezza del diritto e di attendibilità della magistratura diverso da quello vigente da noi.